La visita fiscale è un accertamento predisposto dal datore di lavoro o dall'INPS sull'effettivo stato di malattia del dipendente assente dal lavoro. Per i dipendenti pubblici la visita fiscale è obbligatoria (anche per un solo giorno di malattia) e viene richiesta dall'ente di appartenenza del dipendente ai medici dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale). Per i lavoratori privati, l'INPS fa eseguire a campione le visite fiscali dai propri medici tra tutti i certificati pervenuti. Anche il datore di lavoro del dipendente privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) (come nel pubblico impiego), ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente.
Il lavoratore è tenuto alla reperibilità nelle fasce orarie stabilite dalla legge nel luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Se il lavoratore/medico di medicina generale ritengono che la malattia sia terminata e che si possa riprendere l'attività lavorativa, il medico deve rilasciare un nuovo certificato, che annulla quello precedente di malattia (a partire dalla data di emissione), da inviare all'INPS, e da presentare al datore di lavoro al rientro.
Con il Collegato Lavoro alla Finanziaria per il 2010 (legge 1167 del Marzo 2010), il certificato di malattia cartaceo è sostituito anche nel settore privato dal certificato elettronico. Il medico di medicina generale compila il certificato di malattia in una sezione nel sito dell'INPS, che invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov (ogni persona giuridica è obbligata ad averne una). Quindi, non appena è rilasciato il certificato di malattia (entro al massimo un giorno), l'informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (INPS, INAIL, ASL (Azienda Sanitaria Locale), datore di lavoro).
I contratti nazionali obbligano il lavoratore in malattia ad avvisare tempestivamente il datore e a fornire un indirizzo dove è reperibile, che può differire da quello di residenza. Il medico dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) deve recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.
Il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'INPS di non pagare al lavoratore l'indennità di malattia: è del tutto equivalente all'assenza di visite fiscali.
L'ultimo provvedimento sull'attuazione delle visite fiscali nella scuola si trova nel decreto-legge del 6 luglio 2011, convertito nella Legge 111 giorno 16 luglio, all'articolo 16.
Si riporta il testo dell'articolo
Articolo 16
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
Il lavoratore è tenuto alla reperibilità nelle fasce orarie stabilite dalla legge nel luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Se il lavoratore/medico di medicina generale ritengono che la malattia sia terminata e che si possa riprendere l'attività lavorativa, il medico deve rilasciare un nuovo certificato, che annulla quello precedente di malattia (a partire dalla data di emissione), da inviare all'INPS, e da presentare al datore di lavoro al rientro.
Con il Collegato Lavoro alla Finanziaria per il 2010 (legge 1167 del Marzo 2010), il certificato di malattia cartaceo è sostituito anche nel settore privato dal certificato elettronico. Il medico di medicina generale compila il certificato di malattia in una sezione nel sito dell'INPS, che invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov (ogni persona giuridica è obbligata ad averne una). Quindi, non appena è rilasciato il certificato di malattia (entro al massimo un giorno), l'informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (INPS, INAIL, ASL (Azienda Sanitaria Locale), datore di lavoro).
I contratti nazionali obbligano il lavoratore in malattia ad avvisare tempestivamente il datore e a fornire un indirizzo dove è reperibile, che può differire da quello di residenza. Il medico dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) deve recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.
Il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'INPS di non pagare al lavoratore l'indennità di malattia: è del tutto equivalente all'assenza di visite fiscali.
L'ultimo provvedimento sull'attuazione delle visite fiscali nella scuola si trova nel decreto-legge del 6 luglio 2011, convertito nella Legge 111 giorno 16 luglio, all'articolo 16.
Si riporta il testo dell'articolo
Articolo 16
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."