Concorso DS: sussistono le ragioni per l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 55 c. p .a
N. 00673/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01338/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2011, proposto da:
Brunella Perrotta, rappresentato e difeso dagli avv. Ermanna Grossi, Davide Perrotta, con domicilio eletto presso Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale della Calabria; Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento delle P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cardi, Francesco Veraldi, con domicilio eletto presso Francesco Antonio Veraldi in Catanzaro, via Vinicio Cortese, 18/B;
nei confronti di
Maria Pia D'Andrea, Sabrina Borchetta;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del giudizio di non idoneità della ricorrente all'ammissione alle prove scritte del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d. del 13/07/2011, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 15/07/2011. IV s.s.;
- della graduatoria finale relativa alla Regione Calabria della prova preselettiva per l'ammissione alle prove scritte di detto concorso, pubblicata in data 03/11/2011, prova a seguito della quale la ricorrente è risultata non idonea dal novero dei partecipanti alle prove scritte;
- della nota pubblicata in data 07/10/2011 con la quale il MIUR ha comunicato il Foglio Istruzioni definitivo per i candidati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento delle P.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 55 c. p .a.;
che, bilanciati gli opposti interessi, debbano prevalere le ragioni che depongono per l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte del concorso, non essendo riparabile, neppure per equivalente, il pregiudizio derivante dall'esclusione dal concorso nella fase preselettiva, per cui l'eventuale favorevole decisione di merito risulterebbe, nella fattispecie, inutiliter data;
che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati;
che si debba, pertanto, accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammettere, con riserva, la ricorrente alle prove scritte;
che si debba fissare immediatamente l'udienza per la trattazione di merito;
che le spese della fase cautelare debbano essere comunque compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):
Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, la ricorrente alle prove scritte del concorso controverso.
Fissa la trattazione di merito all'udienza del 19 ottobre 2012.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore
N. 01338/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2011, proposto da:
Brunella Perrotta, rappresentato e difeso dagli avv. Ermanna Grossi, Davide Perrotta, con domicilio eletto presso Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale della Calabria; Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento delle P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cardi, Francesco Veraldi, con domicilio eletto presso Francesco Antonio Veraldi in Catanzaro, via Vinicio Cortese, 18/B;
nei confronti di
Maria Pia D'Andrea, Sabrina Borchetta;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del giudizio di non idoneità della ricorrente all'ammissione alle prove scritte del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d. del 13/07/2011, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 15/07/2011. IV s.s.;
- della graduatoria finale relativa alla Regione Calabria della prova preselettiva per l'ammissione alle prove scritte di detto concorso, pubblicata in data 03/11/2011, prova a seguito della quale la ricorrente è risultata non idonea dal novero dei partecipanti alle prove scritte;
- della nota pubblicata in data 07/10/2011 con la quale il MIUR ha comunicato il Foglio Istruzioni definitivo per i candidati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento delle P.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 55 c. p .a.;
che, bilanciati gli opposti interessi, debbano prevalere le ragioni che depongono per l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte del concorso, non essendo riparabile, neppure per equivalente, il pregiudizio derivante dall'esclusione dal concorso nella fase preselettiva, per cui l'eventuale favorevole decisione di merito risulterebbe, nella fattispecie, inutiliter data;
che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati;
che si debba, pertanto, accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammettere, con riserva, la ricorrente alle prove scritte;
che si debba fissare immediatamente l'udienza per la trattazione di merito;
che le spese della fase cautelare debbano essere comunque compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):
Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, la ricorrente alle prove scritte del concorso controverso.
Fissa la trattazione di merito all'udienza del 19 ottobre 2012.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore