Ovviamente il buon Stefanel, da bravo dirigente, prova a portare acqua al suo
mulino, senza fare i conti con quanto previsto dalla normativa vigente
(Guida
alla normativa sul giorno libero).
Non è il primo, nè probabilmente sarà l'ultimo.
Segnaliamo solo le nefaste conseguenze lasciate dall'ex ministro Brunetta nell'immaginario di molti presidi, diventati (Todos caballeros) Dirigenti scolatici con l'istituzione dell'autonomia scolastica (Legge 59/1997), che si sentono ora autorizzati ad interpretare norme chiare e a forzare giurisprudenza consolidata.
A quando un freno a questi grandi dittatori? (Gilda degli insegnanti di Venezia)
articolo pubblicato su gildavenezia
Lucio Ficara
Non è il primo, nè probabilmente sarà l'ultimo.
Segnaliamo solo le nefaste conseguenze lasciate dall'ex ministro Brunetta nell'immaginario di molti presidi, diventati (Todos caballeros) Dirigenti scolatici con l'istituzione dell'autonomia scolastica (Legge 59/1997), che si sentono ora autorizzati ad interpretare norme chiare e a forzare giurisprudenza consolidata.
A quando un freno a questi grandi dittatori? (Gilda degli insegnanti di Venezia)
articolo pubblicato su gildavenezia
Errare umanum est, perseverare
autem diabolicum.
Stefano Stefanel continua ad insistere ( in una mail
inviatami in risposta ad una mia sul fatto che il giorno libero per i docenti
non è un diritto e che il codice civile all’art.2078 conta meno di “zero”. Mi dà
dell’incompetente e si indigna per averlo chiamato “compagno di Proteo”,
puntualizzando che lui non è mai stato compagno in vita sua. Gli rispondo
pubblicamente che la sua supponenza è peggiore della sua incompetenza. Per fare
capire ai lettori che l’art.2078 è centrale nel sorreggere la mia tesi e conta
molto, chiedo ai lettori di leggere la seguente vertenza tra un dirigente
scolastico e un docente a cui è stato negato il giorno libero:
«Esito positivo per una
vertenza intentata da un docente della provincia di Bari nei confronti del suo
Dirigente scolastico. A tale docente , infatti, non gli era stata attribuita
alcuna giornata libera dall'insegnamento nella settimana, con notevole disparità
di trattamento contrattuale rispetto al resto dei suo colleghi d'istituto(anche
con orario superiore a cattedra). L'agire della scuola risultava inoltre anche
insolito, visto che negli anni pregressi al docente era sempre stata attribuita
la giornata libera anche con orario superiore a cattedra. E la questione non è
passata di certo inosservata al sindacalista prof. Bartolo Danzi al quale il
docente si è affidato per vedere risolta la propria situazione, gravemente
compromessa a seguito della mancata attribuzione della giornata libera, peraltro
- non curandosi del fatto che il docente è anche fuori sede. Il Dirigente
scolastico veniva citato in data 20.1.2009 in conciliazione ai sensi dell'art.
135 CCNl 2006/09 , presso l' Ufficio di conciliazione dell' USP di Bari. In
tale sede compariva il D.S. il quale pur ribadendo la propria posizione ha
dovuto considerare le argomentazioni esposte dal sindacalista di parte
ricorrente, volte a chiarire l'assoluta mancanza di limitazione imposta sia
dalle norme contrattuali art. 28 e 29 CCNL 2006/09, sia dal T.U. 297/94-art.
396, in quanto alla formulazione dell'orario settimanale, che nell'attribuire la
giornata libera in non meno di cinque giorni settimanali , non risulta
restrittiva per quei docenti che hanno orario superiore a cattedra. Del resto ,
oramai con la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico la settimana
corta lavorativa è una prassi consolidata nelle scuole e il giorno libero
dall'insegnamento risulta un diritto soggettivo tutelato dall'ordinamento
giuridico. Lo stesso art. 2078 del codice civile specifica che la prassi e gli
usi più favorevoli al prestatore d'opera integrano le norme imperative di legge
ed i contratti medesimi. Preso atto di quanto detto dal sindacalista e su
proposta del medesimo, il Dirigente scolastico ha accettato di assumere un
formale impegno per il prossimo anno scolastico di fare quanto in suo potere per
garantire in ogni caso(anche con orario superiore a cattedra) al docente
ricorrente la fruizione della giornata libera. Con tale decisione si è chiusa
positivamente la vertenza intentata dal richiamato docente».
Letto l’esito della vertenza sindacale, che vede il
dirigente soccombere e il codice civile trionfare (alla faccia che l’art.2078
del cc conta meno di zero), dico al supponente Stefanel di riflettere quando
scrive e di imparare ad essere umile e rispettoso dell’altrui parere che, se
anche fosse il parere di un incompetente, è sempre argomentato in modo tale da
poterci ragionare con civiltà. Lo Stefanel continua ad asserire (ma di cosa si
preoccupa) che io ho un’idea molto negativa “a priori” dei dirigenti scolastici.
Nella mia carriera ho avuto la possibilità di lavorare con almeno una ventina di
dirigenti scolastici, con tutti, fatta solo un’eccezione, ho avuto ottimi
rapporti e una riconosciuta stima reciproca. Per cui “a posteriori” dovrei
avere un’idea buona dei dirigenti, ma, poiché sono un matematico e non un
filosofo, non giudico mai “a priori” o “a posteriori”, più semplicemente e
concretamente giudico i fatti sulla base di elementi e dati concreti. Concludo
dicendo che la supponenza di chi per ruolo dovrebbe dirigere una scuola può
risultare pericolosa e di conseguenza va combattuta civilmente e con acuta
intelligenza.Lucio Ficara