La CM 12 marzo 2012, n.23, sta creando qualche preoccupazione ai dirigenti che hanno ricevuto il preavviso di pensionamento coatto inviato loro dall’amministrazione.
Nel testo figura infatti il seguente passaggio:
«Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra (30 marzo) non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. In particolare il medesimo sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e, quindi, qualora abbia maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del 2011 sarà soggetto alla finestra mobile di cui all’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.».
Formalmente, la previsione è corretta. Occorre però distinguere fra la richiesta di “recesso dal rapporto di lavoro” presentato dal dipendente e la “risoluzione unilaterale del rapporto” decisa dall’Amministrazione. Mentre al primo caso potrebbe applicarsi la norma relativa alla finestra mobile, il secondo è evidentemente diverso, perché il datore di lavoro che procede al “licenziamento” ha l’onere di garantire che il lavoratore non subisca ulteriore pregiudizio economico, quale quello di rimanere senza stipendio e senza pensione.
In quest’ultima evenienza, tutte le conseguenze del recesso unilaterale dell'amministrazione ricadranno inevitabilmente sul datore di lavoro che procede al licenziamento, cioè sul Direttore dell'ufficio scolastico regionale.
Fonte articolo
Nel testo figura infatti il seguente passaggio:
«Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra (30 marzo) non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. In particolare il medesimo sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e, quindi, qualora abbia maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del 2011 sarà soggetto alla finestra mobile di cui all’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.».
Formalmente, la previsione è corretta. Occorre però distinguere fra la richiesta di “recesso dal rapporto di lavoro” presentato dal dipendente e la “risoluzione unilaterale del rapporto” decisa dall’Amministrazione. Mentre al primo caso potrebbe applicarsi la norma relativa alla finestra mobile, il secondo è evidentemente diverso, perché il datore di lavoro che procede al “licenziamento” ha l’onere di garantire che il lavoratore non subisca ulteriore pregiudizio economico, quale quello di rimanere senza stipendio e senza pensione.
In quest’ultima evenienza, tutte le conseguenze del recesso unilaterale dell'amministrazione ricadranno inevitabilmente sul datore di lavoro che procede al licenziamento, cioè sul Direttore dell'ufficio scolastico regionale.
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