di Lucio Ficara
Al fine di interrompere qualsiasi limite temporale di prescrizione sulla dubbia ritenuta dell’opera di previdenza del TFR del 2,5% fatta sulle nostre buste paga, sarebbe conveniente fare una diffida in cui emerga l’illegittimità di tale ritenuta.
Al fine di interrompere qualsiasi limite temporale di prescrizione sulla dubbia ritenuta dell’opera di previdenza del TFR del 2,5% fatta sulle nostre buste paga, sarebbe conveniente fare una diffida in cui emerga l’illegittimità di tale ritenuta.
E’ bene ricordare ai lettori che il TAR di Reggio Calabria con
sentenza 53/2012 ha già definito illegittima questa ritenuta, anche se la
sentenza si riferisce alla busta paga dei magistrati e non a quella della
categoria dei lavoratori del settore della conoscenza. In tale sentenza il Tar calabrese ha chiesto il vaglio della
Corte Costituzionale, per certificare le ragioni di incostituzionalità sulla
dubbia ritenuta, che per l’ art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
non dovrebbe essere attuata. L'art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 –
convertito in L. n. 122/2010 – prescrive che il computo dei trattamenti di fine
servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con
riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1 gennaio
2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod. Civ., con
l'applicazione di un'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione. Anche la FLC
CGIL è in attesa della decisione della Corte Costituzionale prima di avviare un
contenzioso con l’amministrazione per recuperare il dovuto. Si tratta di una
trattenuta di circa 48 euro medie, che dal gennaio 2011 non sarebbe dovuta
essere più fatta e invece viene puntualmente defalcata. Attendiamo, in un
momento che la busta paga piange, la decisione della Corte Costituzionale.
Lucio Ficara