Reggio Calabria 25 giugno 2012 di Lucio Ficara In
questi giorni nei vari ambiti territoriali provinciali stanno
giungendo, copiose, le domande di
mobilità per sopraggiunta individuazione dei perdenti posto. Questi docenti
possono avvalersi della fruizione della precedenza consentita dall’art.7 punto II del CCNI del 29 febbraio 2012.
Vediamo le novità introdotte con
questa precedenza sottoscritta con il contratto integrativo di mobilità. E’ da evidenziare
che il personale scolastico trasferito
d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune
e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola,
circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora
la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad
uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto,
quindi a partire dall’anno scolastico 2012-2013. Tale precedenza è subordinata
all’aver presentato domanda condizionata. Tale precedenza è fruibile solamente
all’interno della provincia, non è fruibile nella fase interprovinciale e nella
mobilità professionale. Quali vantaggi dà il richiedere ogni anno dell’ottennio
il rientro nella scuola di precedente titolarità? Il vantaggio principale
sarebbe quello di mantenere la continuità del servizio per otto anni, trascorsi
i quali senza aver ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità si
otterrebbe il punteggio relativo alla
continuità del servizio riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati
nella scuola di attuale titolarità. Un altro vantaggio è quello di poter
chiedere senza perdere la continuità l’utilizzazione nella scuola o comune di
precedente titolarità, per un lasso di tempo di nove anni.