TAR frena il concorso DS in Toscana

Ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Commissione Giudicatrice, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,


- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 38 del 15.05.2012, prot. n. 5154, nella parte in cui, disponendo che "i candidati di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, sono ammessi a sostenere le prove orali di cui all'art. 10, comma 1, del DDG 13/07/2011", non ammettere i ricorrenti a sostenere le prove orali, nonchè dei relativi allegati e specificatamente dell'elenco dei non ammessi;

- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 128 del 26.09.2011, avente ad oggetto la nomina della Commissione;

- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 27 del 2.04.2012, che modifica la composizione della commissione giudicatrice;

- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 39 del 15.05.2012, avente ad oggetto la nomina degli esperti per la prova linguistica;

- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 45 del 29.05.2012, avente ad oggetto un'ulteriore modifica della Commissione;

- dei verbali n. 1 e 2 del 14.12.2011; n. 3 e 4 del 15.12.2011;

- del verbale n. 1 del 28.12.2011 e delle griglie allegate, utilizzate dalla Commissione per la valutazione delle prove scritte;

- del verbale n. 35 dell'11.05.2012;

- di tutti i verbali dal n. 23 del 3.04.2012 al n. 34 dell'8.05.2012;

- dell'avviso di pubblicazione dei criteri valutativi in data 15.02.2012;

- degli ulteriori atti adottati relativi alla prova orale e specificatamente dei criteri di conduzione e dei criteri di valutazione della prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Commissione Giudicatrice;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Considerato:

- che i motivi di ricorso presentano profili meritevoli di considerazione e approfondimento nel merito;

- che le dedotte esigenze cautelari - avuto anche riguardo al contenuto delle censure svolte ed agli effetti del loro eventuale accoglimento - possono reputarsi soddisfatte dalla celere fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a., non parendo che dalla sospensione dell'intera procedura possa derivare ai ricorrenti alcun apprezzabile beneficio;

- che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2012, ore di rito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:



Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

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