Il Consiglio di Stato sospende il concorso per dirigente scolastico anche in Calabria, rilevati apprezzabili profili di fumus boni iuris

di Giuseppe Iaconis

Il concorso per dirigente scolastico bandito nel 2011 non finisce mai di stupire. Alle ormai tristi vicende connesse alla prova preselettiva, che ha generato un contenzioso (ancora sub iudice)  senza precedenti nella storia dell’istruzione pubblica italiana, si sono aggiunte delle irregolarità regionali che hanno spinto i Tar e il Consiglio di Stato a sospendere le procedure di selezione in diverse regioni italiane.



Le motivazioni sono molteplici e diverse tra loro, si va dalle buste trasparenti, che non garantivano l’anonimato delle prove, alla illegittima composizione delle commissioni durante la correzione degli elaborati, alla errata organizzazione della prima prova scritta, ecc.. In questa triste ed intricata vicenda, però, la Calabria si distingue per “l’originalità” della motivazione con la quale il Consiglio di Stato è giunto alla decisione di sospendere la procedura concorsuale: “(…) Considerato che l’appello presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso concernente il ruolo del presidente della commissione esaminatrice e già presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, frequentato anche da dirigenti con funzioni vicarie poi ammessi al concorso (…)”.  
Nel contesto della sua ordinanza (n. 5603/2012 del 29 agosto 2012), la sesta sezione del Consiglio di Stato, invita inoltre il Tar calabrese alla sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado.
Sembra infatti che il presidente della commissione esaminatrice, nei mesi precedenti le prove concorsuali, abbia avuto un ruolo di grande rilevanza nel contesto di corsi di perfezionamento frequentati da candidati poi ammessi al concorso.
L’ordinanza del 29 agosto, sopra menzionata,  è stata preceduta da mesi di polemiche, lamentele, esposti al ministro dell’istruzione e ricorsi formali che hanno avuto come protagonisti alcuni docenti non ammessi alle prove orali. La richiesta di accesso agli atti concorsuali, regolarmente presentata all’ufficio scolastico regionale della Calabria, avrebbe consentito loro di accertare la frettolosa valutazione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice.  A loro dire, infatti, alcune prove ben strutturate, complete in ogni parte e prive di errori ortografici sarebbero state giudicate negativamente; altre, invece, evidentemente carenti e zeppe di inesattezze grammaticali avrebbero ottenuto punteggi positivi. Errori di raddoppiamento fonosintattico, di concordanza ed espressioni linguistiche non armonizzate sintatticamente sarebbero solo alcune delle “imprecisioni” commesse da coloro i quali  (salvo un auspicabile intervento risolutivo nel merito della giustizia amministrativa) nei prossimi anni saranno chiamati a dirigere le istituzioni scolastiche calabresi, alle quali è demandato il difficile compito di occuparsi della crescita culturale e morale dei giovani in un contesto socio-economico estremamente difficile.
Se tutto questo dovesse essere sentenziato in via definitiva dal giudizio di merito, oltre ad essere di fronte ad una palese violazione di diritti e interessi legittimi di molti candidati (compresi quelli che hanno superato con merito le prove concorsuali), la Calabria verrebbe ancora una volta investita da un grave problema di etica pubblica. Questa volta, tuttavia, ad essere interessato non sarebbe un settore secondario della pubblica amministrazione, ma il mondo della formazione, l’efficienza del quale rappresenta la precondizione per qualsiasi ipotesi di sviluppo economico, culturale e morale di una società. I danni che si configurerebbero a quel punto non sarebbero solo riconducibili alle legittime aspettative di alcuni candidati, ingiustamente penalizzati dall’iter concorsuale, ma si estenderebbero all’intera comunità calabrese che verrebbe privata persino della speranza in un futuro migliore.
Giuseppe Iaconis