di Lucio Ficara 12 agosto 2012 Sulla
scia illuminante della sentenza
nr. 147/2012 della Corte Costituzionale
, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.19, comma 4, del decreto legge n.98 del
2011, convertito in legge n.111 del 15 luglio 2011, è arrivata un’altra
sentenza del TAR di Reggio Calabria che evidenzia delle peculiarità. Si tratta
della sentenza n. 516 del 7 agosto 2012
che esplicita, riguardo il dimensionamento fatto d’imperio dalla regione
Calabria.
In tale sentenza si sottolineano
l’irrazionalità e la mancanza di motivazione delle aggregazioni di
scuole , tese a “rafforzare” un polo scolastico piuttosto che un altro. Nella
sentenza si sottolineano leggerezze legislative sia formali che di sostanza. Inoltre
nella stessa sentenza si riconosce il fatto che non è indifferente alle
famiglie in primo luogo ed anche al personale docente e non docente, la
riferibilità ad una specifica Direzione didattica o dirigenza di scuola
secondaria di primo grado, sia sotto il semplice profilo logistico, sia in
relazione alla responsabilità direzionale dalla quale dipende il
corretto e buon
andamento dell’insegnamento e della
vita della comunità d’insegnamento. Si tratta di una
sentenza che tiene conto sia dei diritti dei lavoratori che dei diritti dei
discenti e delle loro famiglie. Un’altra aspetto della sentenza è riferibile al
contingente di posti concessi per le immissioni in ruolo dei dirigenti
scolastici. Infatti per la Calabria i posti messi a disposizione per le
assunzioni dalla graduatoria di merito del concorso a dirigente scolastico sono
zero. Infatti bisogna ricordare che in
Calabria l’applicazione restrittiva dell’art.19, comma 4 , della legge n.111
del luglio 2011, ha azzerato tutti i 108 posti a dirigente scolastico messi a
concorso con il DDG del 13 luglio 2011. Alla luce di questa situazione venutasi a creare in Calabria a
seguito dell’espletamento del concorso a dirigente scolastico bandito per 108
posti, poi venuti meno a seguito del dimensionamento scolastico, potrebbe
aprirsi uno scenario positivo per i 98 vincitori che, diversamente, continueranno a fare i
docenti per molti anni ancora. In buona sostanza la sentenza del TAR di Reggio
Calabria evidenzia che i provvedimenti di dimensionamento scolastico devono tenere conto del disagio di chi opera professionalmente
nell’ambito della scuola, soggetti ai quali va pertanto riconosciuta la
legittimità di ricorrere avverso un dimensionamento definito illogico . Per cui
la pronuncia di incostituzionalità avuta con la sentenza 147/2012 della Corte
Costituzionale ha generato un effetto domino con le sentenze della Basilicata e
adesso anche della Calabria.