di Lucio Ficara 17 ottobre 2012 Il mondo della scuola è sconcertato dai provvedimenti previsti dalla legge di stabilità 2013-2015 contro la scuola. Per quanto riguarda in particolare l’art.3 punto 42 della legge, si tratta di una vera è propria legge schiavista, che senza nessuna retribuzione obbliga i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a svolgere 6 ore in più settimanali. Questa mannaia con cui Profumo ha deciso di decapitare i docenti delle scuole secondarie, sta suscitando una vera e propria ribellione delle coscienze , perché vista come una ingiustizia senza precedenti. Ma cosa è scritto letteralmente in questo contestatissimo comma 42? Riportiamo di seguito l’art.3 comma 42 della sciagurata legge di stabilità:
“ A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di impegno per
l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo
grado , incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore
eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della
scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la
copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di
titolarità , nonché per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia
titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di
specializzazione e per gli impegni didattici di flessibilità, ore aggiuntive di
insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del
personale docente di sostegno, eccedenti l’orario di cattedra, sono
prioritariamente dedicate all’attività di sostegno e, in subordine, alla
copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il
personale di sostegno abbia titolo, nell’istituzione scolastica di titolarità.
L’organico di diritto del personale di sostegno è determinato a decorrere
dall’anno scolastico 2013-2014, in misura non superiore a quella dell’anno
2012-2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al
presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua”. Come si può
notare oltre la sostanza vessatoria del provvedimento, anche la forma
linguistica usata evidenzia lineamenti
di disprezzo del ruolo dell’insegnante . Il personale docente, che
dovrebbe godere di rispetto ed apprezzamento, viene, secondo l’uso linguistico del legislatore,
“utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili
nell’istituzione scolastica di titolarità”. In buona sostanza come
nell’antichità il padrone utilizzava lo schiavo, senza retribuirlo, così oggi
utilizzano i docenti, nuovi schiavi moderni, per coprire ora lo spezzone orario, poi la supplenza
temporanea o anche per ore aggiuntive di recupero o potenziamento. Questa bella
legge di stabilità è stata ben studiata, per neutralizzare e rendere impotenti
i sindacati. Infatti nel successivo comma 45 dell’art.3 si sono premurati di
scrivere quanto segue: “ le disposizioni
di cui ai commi dal 42 al 44 non possono
essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. D'altronde gli schiavi non possono godere di
regole contrattuali dove sono scritti
diritti e doveri, devono subire, preferibilmente in silenzio, il volere del
padrone che straccia il contratto pattuito ed impone la “SUA LEGGE”. Se questa legge schiavista passerà, anche con l’ ovvio
imbarazzo dei parlamentari del PD ( così come è avvenuto con la riforma delle
pensioni e la spending review), sarà la fine dei diritti contrattuali e sarà
celebrata la morte dei sindacati.