di Lucio Ficara 9 gennaio 2013 Con il riordino del secondo ciclo
d’istruzione si è verificato, in alcune scuole, che da un organico unico si sono
costituiti organici distinti, a causa della trasformazione di precedenti corsi,
sia ordinari che sperimentali, in nuovi corsi di studio. Ricordiamo che alcune scuole, hanno subito una
trasformazione dei corsi precedenti in seguito alla riforma del secondo ciclo
di istruzione, per esempio un ITIS con all’interno l’opzione scienze applicate
, dall’ organico unico degli anni scolastici precedenti la riforma, si è
trasformato in due organici distinti, quello dell’ITIS più quello del liceo
scientifico delle scienze applicate. In questi casi i docenti del preesistente unico organico sono stati
assegnati dall’Ufficio Territoriale, a domanda e prima delle operazioni di
mobilità, sul nuovo percorso in ordine di graduatoria e in base alla preferenza
espressa in domanda . Nel CCNI mobilità 2013-2014, firmato con l’accordo del 6
dicembre 2012, arriva la norma che garantisce a questi docenti il punteggio di continuità
sia per le graduatorie interne di Istituto per individuare il docente
soprannumerario e sia per la mobilità stessa.
Quanto detto è scritto nell’art.20 del CCNI 6
dicembre 2012, al comma 2 : “qualora negli anni scolastici precedenti i docenti
dell’istituto presso il quale si è costituito il nuovo percorso con organico
autonomo siano stati assegnati nell’organico del nuovo percorso con modalità
diverse da quanto previsto nel presente comma (ad es. con mobilità volontaria o
d’ufficio), mantengono comunque il punteggio della continuità maturato in
quanto titolari nell’altro organico dello stesso istituto”.