La ricreazione degli studenti una prassi che si sta perdendo in diverse scuole

di Lucio Ficara 6 gennaio 2013  Ma che fine hanno fatto le belle ricreazioni di una volta? Nei ricordi scolastici di ognuno di noi, ricordiamo la ricreazione , quell’intervallo di tempo di almeno 10 minuti, dove si consumava il buon panino preparato a casa dalla mamma o dalla nonna. In molte scuole, da qualche anno, questa prassi diffusa della ricreazione  si sta perdendo. Come mai diverse scuole non concedono più questo intervallo di 10 minuti, che solitamente veniva concesso a cavallo tra la seconda e la terza ora di lezione? La risposta è semplice ed è presto data: “le scuole di oggi sono diventate pantagrueliche, frequentate da non meno di mille alunni, si tratta di vere e proprie cittadelle. Per queste ragioni, concedere l’intervallo ad oltre mille studenti, significherebbe perdere il controllo della vigilanza degli alunni, con il rischio che tutto ciò comporta”. La norma che parla della vigilanza degli studenti da parte dei docenti durante l’intervallo delle lezioni, è riportata anche nella Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105, precisamente all’art.17 punto f. La normativa sulla vigilanza sugli alunni risale dunque al lontano 1975, di seguito ai decreti delegati del 74 e la riportiamo interamente:


Art.17 ( Vigilanza degli studenti)

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni;

b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato;

c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;

d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);

e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;

f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.

Oggi in molte scuole con la non concessione, da parte dei dirigenti scolastici, dell’attività di ricreazione, il punto f) dell’art.17 non rientra più nei compiti di vigilanza del docente.