Concorso DS 2004: TAR Lazio rigetta

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2013

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota MPI.A00DRSI.REG.UFF.21731 del 27 novembre 2012 con cui il dirigente generale presso lUSR Sicilia ha disposto la pubblicazione dellelenco dei candidati del corso concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 22 novembre 2004 a seguito della rinnovazione della procedura concorsuale,




dell'elenco dei candidati ammessi a frequentare il corso di formazione previsto dallart. 5 lett. c) del D.M. 2/2011;

del provvedimento prot. n. A00DIRSI.REG.UFF. 724 del 14 gennaio 2011 con il quale lUSR Sicilia ha nominato la Commissione giudicatrice del corso concorso di che trattasi;

delle schede di valutazione della ricorrente;

dei verbali della Commissione giudicatrice allo stato non conosciuti, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente comunque inerente la valutazione degli elaborati dei candidati al medesimo concorso in questione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Carmelo La Porta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso appare prima facie infondato in ordine ad alcune delle censure proposte, sia di mancato rispetto dellanonimato, sia di quelle con cui i ricorrenti rilevano che sarebbe mancato il punteggio numerico per ognuno dei sottocriteri elaborati dalla Commissione, profilo smentito dal verbale n. 1 del 3 febbraio 2012 dal quale emerge che ad ogni criterio corrisponde un punteggio massimo;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge listanza cautelare.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati: