Mail a 630 Deputati e a 315 Senatori per chiedere modifiche al decreto sui 10.130 esodati

Gentile Deputata / o     
Questa mail  viene inviata ai parlamentari componenti la Commissione Speciale istituita per il “controllo di atti urgenti del Governo” dai due presidenti delle Camere. Agli altri parlamentari giunge per evidenziare una situazione intollerabile per gli ESODATI di tutte le tipologie.

GLI ESODATI CHIEDONO MODIFICHE AI 2 MINISTERI COMPETENTI LA RISCRITTURA DEL DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA PER GLI “ESODATI” DEFINITE NELLA LEGGE DI STABILITA’ prima che il  2 aprile la Commissione Speciale inizi i suoi lavori.  Il decreto attuativo interministeriale deve solo rispettare la legge di stabilità n 228 perché è un decreto in attuazione di quella legge. 


  
Vanno poi  chieste altre modiche legislative al Parlamento , come abbiamo segnalato nel DOSSIER inviato il 19 aprile , e perciò occorre un governo e una legislatura che duri e un parlamento che lavori.
La Ministra del Lavoro ha modificato nel decreto attuativo della legge di stabilità la parte relativa ai contributi volontari lettera b) pag. 5 del decreto.
La  differenza  è notevole . Nel  decreto la frase evidenziata in giallo ( sotto ) è diventata : dopo la data dell’autorizzazione alla prosecuzione  volontaria rendendo impossibile l’accesso alla salvaguardia a coloro che ottenuta l’autorizzazione INPS da tempi lontani dal 2007 fino al 4 dicembre 2011  . Costoro non potevano pensare che una decreto legge emesso il 21 marzo 2013 agisse retro attivamente per la condizione di aver rilavorato prima del 4 dicembre 2011. Moltissimi di costoro sono stato licenziati da aziende in crisi e per trovare i soldi per versare i contributi volontari hanno rilavorato saltuariamente superando il limite di 7.500 euro / anno negli anni precedenti .
estratto comma 231, art.1 della Legge di Stabilità :    b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:   1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
Segnaliamo altre 2 parti ingiuste   da sistemare ora o in futuro :
1. per coloro che hanno stipulato l’accordo antecedentemente in Azienda alla data del 31/12/2011 eliminare la condizione della cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/6/2012    o  almeno estenderla fino al  31.12.2012   ( si aggiungono una decina di casi  senza significative risorse necessarie ).
2. vengono ammessi alla salvaguardia tutti i soggetti destinatari di mobilità di qualsiasi tipo, con accordi firmati entro il 31 Dicembre 2011 e stipulati in qualsiasi sede, non solo in quella governativa (come invece limitato dal D.L. n.95 del 6/7/2012, convertito in Legge n.135 del 7/8/2012), a prescindere dalla data inizio e di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni.           Eliminare la condizione della data di inizio mobilità entro il 30 settembre 2012 o  almeno estenderla fino al  31.12.2012   ( si aggiungono un centinaio di casi ).

Vi ringraziamo per ogni azione che farete per gli ESODATI . Un caro saluto


ü  Claudio Ardizio - claudio.ardizio@libero.it  (COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA)