RIMBORSI ELETTORALI: 5 STELLE RINUNCIANO, MA NON NE HANNO DIRITTO

Scritto da  sdb


(AGENPARL) – Roma, 11 mar - Il Movimento 5 stelle annuncia di rinunciare ai rimborsi elettorali, ma non gli spettano. Inizia con una “bufala” la legislatura del movimento di Grillo. La legge n.96/2012 che reca norme in materia di “della riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali” parla chiaro all'art.5, quando espressamente afferma che i movimenti e i partiti per aver accesso ai rimborsi devono depositare il proprio statuto al Presidente del Senato e al Presidente della Camera. Ma il Movimento 5 Stelle vanta sul proprio sito il “non – statuto”  e quindi non può, in base alla legge, accedere ai rimborsi elettorali. Facile rinunciare a qualcosa a cui non si ha diritto.






La legge 96/2012 art.5:
Atti costitutivi e statuti dei partiti
e dei movimenti politici 

1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti
degli iscritti.
2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non
trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente  della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.