di Lucio Ficara A chi
deve essere assegnata, secondo la legge , la formulazione dell’orario
scolastico? La risposta a questa domanda
è scritta, nero su bianco, nell’art. 396 , comma 2, punto d) del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, noto come D.lgs. 297/94, in cui si attribuisce al dirigente scolastico
il compito di formulare l'orario di servizio sulla base delle proposte del
Collegio dei docenti e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'istituto.
Bisogna ricordare che sempre nella D.lgs. 297/94 all’art.7 comma 2 punto b), il
Collegio dei docenti è chiamato ad elaborare proposte, al dirigente scolastico,
per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle
altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal
consiglio di circolo o d'istituto. Quindi è chiaro, secondo quanto scritto nel
Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, che la formulazione
dell’orario è una responsabilità diretta del ruolo del dirigente scolastico,
che in alcun modo potrebbe delegare, retribuendo un docente, a svolgere tale
mansione. Eppure è una prassi diffusa , criticata e messa in
evidenza da diversi sindacati, affidare a singoli docenti oppure a commissioni orario, il compito di formulare l’orario
scolastico, retribuendolo con il fondo d’Istituto. Leggendo con attenzione le contrattazioni
d’Istituto di alcune scuole, si nota, tra le voci retribuite con il fondo
d’Istituto, l’esistenza di quella per la formulazione dell’orario scolastico.
In certe scuole si arriva a compensare, per questa funzione, fino a 100 ore ad
una singola persona, che cumula questo compenso ad altri come per esempio
quella di funzione strumentale o ancora peggio di primo collaboratore del
dirigente scolastico.
Il delegare, da parte di un
dirigente scolastico, il compito della formulazione dell’orario è quindi da
considerarsi un atto illegittimo, di cui il dirigente risponde in prima
persona. La contestazione da parte di un docente sull’orario scolastico, non
può avere ricadute verso chi formula l’orario, in quanto delegato del
dirigente, ma a rispondere degli errori è sempre ed unicamente il dirigente,
che deve fare attenzione, nella formulazione dell’orario ai criteri stabiliti
dal Consiglio d’Istituto. L’aspetto che come dicevano prima, è contestato dai
sindacati, è quello che si sperperano i soldi del FIS per retribuire compiti
che dovrebbero essere pertinenza del capo d’Istituto. Pagare 100 ore a 17,50
euro l’ora, significa decurtare di 1750 euro lordi il fondo d’istituto. La
domanda che ci poniamo è : ma tutto questo è lecito? Se un dirigente avesse
veramente il bisogno di delegare questa funzione ad un docente, che magari è
più competente nella formulazione dell’orario, potrebbe fare svolgere questa
mansione ai propri collaboratori, che già vengono retribuiti, oppure assegnare
ad una funzione strumentale di accollarsi questo onere all’interno della sua
stessa funzione. Significativa è la presa di posizione della gilda insegnanti
riguardo l’uso allegro del fondo d’Istituto, che spesso viene utilizzato in
malo modo e con sprechi evidenti, tanto da fare sostenere che sarebbe molto meglio e più saggio
limitare le risorse di questi fondi, in cambio dello sblocco dei contratti e
degli scatti di anzianità, che invece rappresentano il salario ordinario.