Damiano, Baretta, Gnecchi.
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell’accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico
Art. 1.
1 A decorrere dal 1o gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell'assegno sociale.
2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, e a tale importo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
4. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2016, l’adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 201, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
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TABELLA A (Articolo 1, comma 2)
TABELLA A (Articolo 1, comma 2)
ETA’ DI PENSIONAMENTO EFFETTIVO
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PERCENTUALE DI RIDUZIONE/MAGGIORAZIONE
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62
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-8%
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63
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-6%
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64
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-4%
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65
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-2%
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66
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0
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67
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2%
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68
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4%
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69
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6%
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70
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8%
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