REPUBBLICA ITALIANA
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2013,
proposto da:
contro
Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE
I n. 710/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove
orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti delle parti costituite;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di
primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24
settembre 2013 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per
le parti l’avvocato Pugliano, l’avvocato Colagrande e l’avvocato dello Stato
Pisana;
considerato, quanto al periculum in mora, che
appare prevalente, in questa fase cautelare, l’interesse della Amministrazione
scolastica alla finalizzazione, con la nomina dei vincitori, della procedura
selettiva al fine di garantire, con la cessazione della nomina dei soggetti
reggenti, il regolare funzionamento degli istituti scolastici;
considerato, quanto alle spese della presente fase
cautelare, che ricorrono i presupposti per far luogo alla compensazione tra le
parti delle spese e delle competenze della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6352/2013) e, per
l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 24 settembre 2013