Su relazione Psicologica-GiusLavoristica del Dr Harald Ege avviatasi il 16 Febbraio 2012 e ultimatasi il 16 settembre 2013, con allegata quantificazione peritale medico legale di Lesione Accertata da Mobbing Scolastico del 46%,
è stato Certificato un danno Permanente Esistenziale-Psicologico da nesso di riferibilità a Cause di Servizio, per quanto già Diagnostico dall’ INPS e dal Poli-Clinico Medicina del Lavoro 2 SSN di Milano c.d. Clinica “Devoto” di Milano.
Era pure stata redatta una perizia Medico-Legale ultimata il 11 Giugno 2012 dal Dott. E. P. (specialista in Medicina Legale e Medicina del Lavoro) che svolgeva una VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE dei danni BIOLOGICI CONNENSSI AGLI ESITI FISIO-PSICHICI DA MOBBING IN AMBITO LAVORATIVO.
Alla FLC CGIL è stato DOCUMENTATO TUTTO quanto Verificatosi ai Danni di Diversi Docenti-Lavoratori...
...EPPURE TUTTO è insabbiato...in ossequio a...illegittime Beghe Politico-Sindacali !!!
I lavoratori che hanno contratto malattie professionali INVALIDANTI et PERMANENTI a causa del lavoro,
sono assistiti e tutelati dal patronato INCA nei confronti degli Enti assicuratori come PURE nei confronti dell' Amm.ne Scolastica RESPONSABILE.
Per fare questo l' INCA e/o la FLC CGIL "dovrebbero" FAR VALERE per TUTTI una rete legale e medico-legale di qualità (che laddove vogliano AZIONANO).
Il “danno differenziale” subito è rappresentato da TUTTE quelle componenti di danno alla salute di un cittadino PORTATORE di malattie professionali che non sono soddisfatte dall’intervento dello Stato (art. 38 Costituzione), attraverso l’assicurazione Inail.
Schematicamente quindi: Danno differenziale = Risarcimento civilistico – Indennizzo Inail.
Anche dopo l’entrata in vigore del Decreto leg.vo 38/2000, che ha ampliato l’intervento indennitario dell’Inail estendendolo al danno biologico, sussiste comunque un danno biologico differenziale tutelabile nei confronti dei RESPONSABILI IN SOLIDO delle malattie causate da ANNOSO MOBBING SCOLASTICO PERPETRATO SU VARI LAVORATORI e "spalmato" in diversi anni.
Le prestazioni erogate dall’Inail infatti sono per la loro specifica natura indipendenti dall’esistenza di un illecito civile e non coprono componenti fondamentali di danno quali:
-il danno biologico temporaneo
- il danno morale
- il danno biologico permanente fino al 5% compreso
- il danno biologico da morte
- il danno esistenziale.
Inoltre le tabelle Inail per il danno biologico non ne esauriscono il ristoro in quanto vi è o può esservi la differenza ai fini risarcitori tra danno alla salute e danno biologico tabellato,
ovvero tra una valutazione prettamente individuale dei pregiudizi che la menomazione ha cagionato e quella statica, con indici fissi generalizzati e quindi suscettibili di una “personalizzazione standardizzata”.
Ne consegue che, sulla base dell'ampia normativa DISPIEGABILE NEI GIUDIZI e in considerazione della diversa natura delle prestazioni Inail, in caso di di malattie professionali rispetto al risarcimento del danno dell’infortunato, spetta al lavoratore il -diritto di agire in giudizio- onde ottenere il risarcimento del danno c.d. differenziale dal datore di lavoro in relazione all’ipotesi in cui l’ammontare del danno, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici, sia di importo superiore alla liquidazione in capitale o alla rendita erogata dall’Inail.
Perché tutelare il danno differenziale.
- Perché limitare l’intervento della organizzazione INCA e/o FLC CGIL alla sola tutela previdenziale significa precludere ai lavoratori vittime di malattie professionali, dovuto a responsabilità di terzi, di vedere soddisfatti diritti primari previsti dalla stessa Costituzione (art.32... esemplificativo...).
- Parlare di prevenzione senza preoccuparsi di sanzionare i comportamenti scorretti del datore di lavoro è una contraddizione in termini.
- La tutela risarcitoria è strettamente collegata all’ obiettivo della prevenzione.