Quando
un Dirigente scolastico esercita la
propria azione di controllo nei riguardi del personale scolastico, infliggendo sanzioni disciplinari ingiustificate,
la stessa può avere un effetto
boomerang. A tal proposito per comprendere meglio il concetto si riporta un
articolo di Italia Oggi, ripreso a sua volta dal sito di informazione
scolastica InformazioneScuola.it (http://informazionescuola.it/2014/01/17/se-un-dirigente-scolastico-infligge-una-sanzione-ingiusta-e-possibile-chiedere-i-danni/
) dal titolo “Se un dirigente scolastico infligge una sanzione ingiusta è
possibile chiedere i danni?” : “ Sono
un docente al quale il dirigente scolastico ha ingiustamente applicato una
sanzione disciplinare. La sanzione è stata annullata dal giudice un paio di
mesi fa e l’amministrazione è stata condannata alle spese. Quali ulteriori azioni posso intraprendere? L’esercizio scorretto del potere disciplinare può costituire, di per sé,
illecito disciplinare. L’interessato, dunque, può rappresentare l’accaduto
all’ufficio per i provvedimenti disciplinari competente per territorio, ai
sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, come interpretato
dalla Funzione pubblica con la circolare 23.
12.2010 n. 14. «Con la riforma risulta chiaro», spiega la Funzione pubblica nel provvedimento, «che l’ufficio si attiva non solo nei casi in cui pervenga tale segnalazione, ma anche nelle ipotesi in cui lo stesso abbia altrimenti acquisito notizia dell’infrazione». Al fine di agevolare l’ufficio nello svolgimento dei dovuti adempimenti è opportuno allegare all’esposto anche copia della sentenza. Va detto subito, peraltro, che a differenza del giudicato penale, le sentenze irrevocabili di condanna in sede civile non costituiscono accertamento del fatto in sede disciplinare, ma costituiscono comunque prova della decadenza del potere disciplinare, che può assumere rilievo ai fini di cui al comma 3, dell’art 55 – sexies del decreto legislativo 165/2001 in riferimento all’insorgenza della responsabilità disciplinare del dirigente. Infine, l’interessato può
presentare un esposto alla Procura della Corte dei conti della propria regione, allegando la sentenza, segnalando la soccombenza in giudizio dell’amministrazione e il relativo importo delle spese legali addebitate per effetto della soccombenza. Tale esborso, infatti, se qualificato dalla Procura alla stregua di danno erariale, potrebbe costituire oggetto di azione di rivalsa nei confronti del dirigente. ItaliaOggi “.