Romania fabbrica di insegnanti specializzati su sostegno: La scorciatoia per procurarsi l'abilitazione fuori dall'Italia
Si riporta integralmente l'Atto della Camera seduta n. 515 del 4 novembre 2015, in cui si evidenzia un'inchiesta pubblicata il 9 ottobre 2015 dal quotidiano «L'Attacco» viene evidenziato come la Romania sia la fabbrica di insegnanti specializzati su sostegno: come denunciato nell'articolo dal dirigente nazionale dell'Unicobas, il professor Paolo Latella, «i docenti abilitati che vogliono ottenere la specializzazione per il sostegno seguono un brevissimo corso in Romania e ricevono il certificato di specializzazione per il sostegno, pagando un conto salatissimo»
Interrogazione a risposta in commissione 5-06858
presentato daInterrogazione a risposta in commissione 5-06858
CHIMIENTI Silvia (http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5%2F06858&ramo=CAMERA&leg=17 )
testo di
CHIMIENTI, BRESCIA, D'UVA, DI BENEDETTO, LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA e SIMONE VALENTE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
per diventare docente di sostegno è necessario acquisire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione disciplinare, per la quale vengono indetti appositi corsi universitari a cui si accede previa selezione;
i percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono istituiti dall'articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 2010;
al comma 1 del suddetto articolo 13 viene sancito che: «la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari [...] sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...]. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati»;
al comma 3 del succitato articolo 13 viene specificato che: «I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università»;
il numero dei posti disponibili su sostegno è stato rettificato mediante la Tabella B allegata al decreto ministeriale del 5 giugno 2014 n. 612 con nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca protocollata con il n. 0001890, che determina per ciascuna regione i posti da destinare al corso di specializzazione per il sostegno;
in Italia il percorso formativo per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno è strutturato avvalendosi, oltre agli importanti contenuti relativi alla pedagogia, alla didattica e alla psicologia, anche da ore di laboratorio in cui si pone particolare attenzione ai diversi linguaggi, ai codici di comunicazione in generale e alla didattica speciale;
un'altra fondamentale caratteristica dei corsi autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è il tirocinio, che si suddivide in tirocinio diretto, cioè presso le istituzioni scolastiche con possibilità di programmare interventi correlati a progettualità di ricerca, e in tirocinio indiretto, per accompagnare lo studente nel suo iter formativo;
il percorso si conclude con una prova finale, ben strutturata, superata la quale il docente già abilitato consegue il titolo di specializzazione per le attività di sostegno e può iscriversi al relativo elenco;
molti recenti articoli, pubblicati su diverse testate giornalistiche, denunciano l'esistenza di una scorciatoia per procurarsi l'abilitazione fuori dall'Italia in modo rapido e decisamente meno impegnativo rispetto a quello previsto dalla legge e offerto dalle università italiane;
in un'inchiesta pubblicata il 9 ottobre 2015 dal quotidiano «L'Attacco» viene evidenziato come la Romania sia la fabbrica di insegnanti specializzati su sostegno: come denunciato nell'articolo dal dirigente nazionale dell'Unicobas, il professor Paolo Latella, «i docenti abilitati che vogliono ottenere la specializzazione per il sostegno seguono un brevissimo corso in Romania e ricevono il certificato di specializzazione per il sostegno, pagando un conto salatissimo»;
in applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, è possibile presentare richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, e richiederne il riconoscimento del titolo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica;
conseguentemente, molti aspiranti docenti italiani optano per una permanenza a Bucarest di soli 15 giorni durante i quali vengono ammessi, senza dover superare alcuna selezione in ingresso, a corsi di lingua rumena e di materie caratterizzanti la specializzazione sul sostegno;
durante questo breve corso di studi non è prevista alcuna attività di tirocinio;
una volta conseguita in Romania la specializzazione sul sostegno in aggiunta a quella relativa alla propria classe di concorso, per essere inseriti in graduatoria è sufficiente tornare in Italia e chiedere il riconoscimento del titolo conseguito all'estero che avviene mediante verifica di omologabilità da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
solo in rarissimi casi viene negata tale verifica, come specificato nell'articolo di cui sopra –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del gravissimo fenomeno delle facili specializzazioni su sostegno di cui in premessa e quali iniziative intenda mettere in campo per arginarlo, in modo da garantire ai ragazzi diversamente abili una didattica di qualità. (5-06858)
per diventare docente di sostegno è necessario acquisire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione disciplinare, per la quale vengono indetti appositi corsi universitari a cui si accede previa selezione;
i percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono istituiti dall'articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 2010;
al comma 1 del suddetto articolo 13 viene sancito che: «la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari [...] sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...]. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati»;
al comma 3 del succitato articolo 13 viene specificato che: «I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università»;
il numero dei posti disponibili su sostegno è stato rettificato mediante la Tabella B allegata al decreto ministeriale del 5 giugno 2014 n. 612 con nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca protocollata con il n. 0001890, che determina per ciascuna regione i posti da destinare al corso di specializzazione per il sostegno;
in Italia il percorso formativo per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno è strutturato avvalendosi, oltre agli importanti contenuti relativi alla pedagogia, alla didattica e alla psicologia, anche da ore di laboratorio in cui si pone particolare attenzione ai diversi linguaggi, ai codici di comunicazione in generale e alla didattica speciale;
un'altra fondamentale caratteristica dei corsi autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è il tirocinio, che si suddivide in tirocinio diretto, cioè presso le istituzioni scolastiche con possibilità di programmare interventi correlati a progettualità di ricerca, e in tirocinio indiretto, per accompagnare lo studente nel suo iter formativo;
il percorso si conclude con una prova finale, ben strutturata, superata la quale il docente già abilitato consegue il titolo di specializzazione per le attività di sostegno e può iscriversi al relativo elenco;
molti recenti articoli, pubblicati su diverse testate giornalistiche, denunciano l'esistenza di una scorciatoia per procurarsi l'abilitazione fuori dall'Italia in modo rapido e decisamente meno impegnativo rispetto a quello previsto dalla legge e offerto dalle università italiane;
in un'inchiesta pubblicata il 9 ottobre 2015 dal quotidiano «L'Attacco» viene evidenziato come la Romania sia la fabbrica di insegnanti specializzati su sostegno: come denunciato nell'articolo dal dirigente nazionale dell'Unicobas, il professor Paolo Latella, «i docenti abilitati che vogliono ottenere la specializzazione per il sostegno seguono un brevissimo corso in Romania e ricevono il certificato di specializzazione per il sostegno, pagando un conto salatissimo»;
in applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, è possibile presentare richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, e richiederne il riconoscimento del titolo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica;
conseguentemente, molti aspiranti docenti italiani optano per una permanenza a Bucarest di soli 15 giorni durante i quali vengono ammessi, senza dover superare alcuna selezione in ingresso, a corsi di lingua rumena e di materie caratterizzanti la specializzazione sul sostegno;
durante questo breve corso di studi non è prevista alcuna attività di tirocinio;
una volta conseguita in Romania la specializzazione sul sostegno in aggiunta a quella relativa alla propria classe di concorso, per essere inseriti in graduatoria è sufficiente tornare in Italia e chiedere il riconoscimento del titolo conseguito all'estero che avviene mediante verifica di omologabilità da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
solo in rarissimi casi viene negata tale verifica, come specificato nell'articolo di cui sopra –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del gravissimo fenomeno delle facili specializzazioni su sostegno di cui in premessa e quali iniziative intenda mettere in campo per arginarlo, in modo da garantire ai ragazzi diversamente abili una didattica di qualità. (5-06858)