Fufo il prof gufo: dal precariato scolastico ai sindacati gialli, passando per legge n.153/1969 sulle pensioni
1.
Storia del
precariato scolastico:
Se il precariato è onnipresente nella storia della scuola italiana, tuttavia
occorre prendere atto che tra il precariato degli anni settanta e quello di
oggi vi sono differenze costitutive rilevanti. Il precariato all’inizio degli
anni settanta era più numeroso: era quasi la metà del personale allora in
servizio, il che vuol dire che si aggirava permanentemente intorno al mezzo
milione di unità. Era egualmente diffuso a livello nazionale, nelle diverse
classi di concorso e nei diversi gradi di scuola. Ed era il frutto del boom
scolastico e della mancanza di programmazione: la crescita della
scolarizzazione tra il 1960 ed il 1975 era stata così impetuosa da mandare in
"tilt" non solo la macchina amministrativa della scuola italiana
insieme agli equilibri sociali, ma anche il tradizionale sistema di
reclutamento basato sul concorso, fino ad allora nazionale, per cui come si
conveniva per tutti gli impieghi pubblici, non vi era chi, appena entrato in
ruolo, non avesse fatto il suo viatico in qualche provincia lontano da casa.
2. Sindacati gialli: E’ definita “sindacato giallo”
un’organizzazione, asservita al datore di lavoro o ad altri soggetti portatori
di interessi contrapposti a quelli dei lavoratori che il sindacato giallo
afferma di rappresentare e che persegue lo scopo di rompere l’unità dei
lavoratori o di attivare iniziative di disturbo all’attività sindacale condotta
dalle associazioni sindacali indipendenti organizzate secondo criteri
democratici e trasparenti. Detta azione di disturbo è attuata:
- dai sindacati gialli prevalentemente attraverso attività di disinformazione ai lavoratori (divulgazione di notizie false o inesatte) e la divulgazione di notizie vere la cui comunicazione a soggetti estranei ai lavoratori danneggia questi ultimi (ad esempio divulgazione di trattative o di incontri non ufficiali che nell’interesse dei lavoratori dovrebbero rimanere riservati);
- dai datori di lavoro attraverso il riconoscimento dei sindacati gialli anche nel caso che essi siano sprovvisti di rappresentatività sindacale (cioè di un adeguato rapporto lavoratori iscritti/lavoratori in servizio).
L’art. 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300, statuisce che “E’ fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori”.
Il divieto suddetto, peraltro, non esclude l’esistenza dei sindacati gialli, in quanto le finalità perseguite dal datore di lavoro o da istituzioni e gruppi di potere portatori di interessi contrari ai lavoratori possono essere realizzate da sindacati costituiti, sostenuti e organizzati da lavoratori compiacenti alla volontà del datore di lavoro o di tali istituzioni e gruppi di potere.
In tale caso diviene rilevante, al fine di distinguere un sindacato giallo da un sindacato che opera secondo linee sindacali semplicemente moderate, verificare la rappresentatività del sindacato e l’assenza di meccanismi di sostegno, anche non finanziari, attivati da soggetti che perseguono interessi contrapposti a quelli dei lavoratori. Infine sono da ritenersi sindacati gialli le organizzazioni che non divulgano una o più delle seguenti informazioni: statuto, numero di iscritti, nominativi e funzioni dei rappresentanti degli organi titolari dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, strumenti di finanziamento.
- dai sindacati gialli prevalentemente attraverso attività di disinformazione ai lavoratori (divulgazione di notizie false o inesatte) e la divulgazione di notizie vere la cui comunicazione a soggetti estranei ai lavoratori danneggia questi ultimi (ad esempio divulgazione di trattative o di incontri non ufficiali che nell’interesse dei lavoratori dovrebbero rimanere riservati);
- dai datori di lavoro attraverso il riconoscimento dei sindacati gialli anche nel caso che essi siano sprovvisti di rappresentatività sindacale (cioè di un adeguato rapporto lavoratori iscritti/lavoratori in servizio).
L’art. 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300, statuisce che “E’ fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori”.
Il divieto suddetto, peraltro, non esclude l’esistenza dei sindacati gialli, in quanto le finalità perseguite dal datore di lavoro o da istituzioni e gruppi di potere portatori di interessi contrari ai lavoratori possono essere realizzate da sindacati costituiti, sostenuti e organizzati da lavoratori compiacenti alla volontà del datore di lavoro o di tali istituzioni e gruppi di potere.
In tale caso diviene rilevante, al fine di distinguere un sindacato giallo da un sindacato che opera secondo linee sindacali semplicemente moderate, verificare la rappresentatività del sindacato e l’assenza di meccanismi di sostegno, anche non finanziari, attivati da soggetti che perseguono interessi contrapposti a quelli dei lavoratori. Infine sono da ritenersi sindacati gialli le organizzazioni che non divulgano una o più delle seguenti informazioni: statuto, numero di iscritti, nominativi e funzioni dei rappresentanti degli organi titolari dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, strumenti di finanziamento.
3.
Storia pensioni per i dipendenti della
pubblica amministrazione: I punti principali della
Legge n.153/1969 possono essere così riassunti:
a) l’indennità pensionistica per i dipendenti della pubblica amministrazione
viene calcolata sulla retribuzione dell’ultimo anno, mentre per i dipendenti
privati venivano presi in considerazioni gli ultimi cinque anni;
b) l’applicazione di un coefficiente del 2% per ogni anno di lavoro, fino a
un massimo dell’80% per 40 anni di attività (s’introduce così il concetto secondo
cui la pensione è un “reddito di sostituzione” del reddito da lavoro);
c) il passaggio dal
“contributivo” al “retributivo” fa cessare, perciò, la concezione che la
pensione sia la restituzione della contribuzione versata e viene, invece,
affermato il concetto di un meccanismo di prosecuzione della retribuzione, cioè
un salario differito, come diritto di tutti i lavoratori da garantire anche con
l’intervento pubblico in base al principio di solidarietà generale;
d) la reintroduzione del
riconoscimento al diritto della pensione di anzianità ai lavoratori con 35 anni
di contributi a prescindere dall’età;
e) l’estensione
dell’assicurazione di invalidità e di vecchiaia adottando il principio
dell’automaticità delle prestazioni che garantisce il diritto alla pensione del
lavoratore anche se i contributi non sono stati regolarmente versati dal datore
di lavoro (art. 2116 del Codice Civile);
f) la garanzia della perequazione
dell’indennità pensionistica attraverso la rivalutazione in base all’indice dei
prezzi al consumo (successivamente, dal 1975, la perequazione delle pensioni, è
agganciata, oltre che ai prezzi, anche ai salari, consentendo così una tutela
effettiva del valore reale delle pensioni);
g) il riconoscimento del
diritto alla pensione sociale viene esteso a tutti i cittadini con almeno 65
anni di età e con redditi limitati.
Aldo Domenico
Ficara