Per i dirigenti scolastici le responsabilità in ordine alla sicurezza sono
personali, sia nel caso di sanzioni amministrative che, a maggior ragione, nel
caso di sanzioni penali. Il codice civile (art. 2087) impone al datore di
lavoro di adottare le misure necessarie alla tutela dei lavoratori. Il codice
penale (artt. 437, 451, 589 e3 590) prevede sanzioni penali per i datori di
lavoro che omettono di realizzare misure di sicurezza e i dispositivi
antincendio. La conservazione della documentazione agli atti della scuola,
costituisce obbligo per il Dirigente scolastico, e l’inosservanza, rilevata in
sede di ispezioni o verifiche disposte dagli organi tecnici di controllo,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. L'inosservanza degli
obblighi (mancanza del documento di valutazione dei rischi, mancata designazione del RSPP, mancata nomina
del medico competente nel caso
in cui sia previsto, mancata rielaborazione
del documento in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori) configurava in precedenza reato
perseguibile con applicazione di sanzione penale pecuniaria. La legge in
seguito ha disposto la depenalizzazione della inosservanza di tali obblighi,
sostituendo alla sanzione penale una sanzione pecuniaria di natura
amministrativa. Le inosservanze delle norme di sicurezza sono invece penalmente
perseguibili, indipendentemente dal verificarsi dell'infortunio, costituendo
reato di pericolo, per il quale opera una presunzione assoluta di
responsabilità. Nel caso di interventi di competenza degli Enti Locali
proprietari o manutentori delle strutture, in caso di carenza di interventi
degli stessi, la responsabilità del capo di istituto sussiste:
·
Nel caso in
cui non abbia curato di sollecitare gli interventi dell'Ente locale tenuto
alla manutenzione, o comunicato nei casi più gravi, prima al Provveditore agli
Studi ora all’Ufficio Scolastico regionale, le omissioni e la persistente
inerzia dell'Ente locale stesso al fine dell'adozione delle opportune misure;
·
Nel caso in
cui non abbia adottato le possibili misure di emergenza atte a scongiurare gli
incombenti eventi dannosi.
A tal riguardo voglio ricordare un mio scritto dell'ottobre 2013 pubblicato sulle pagine de La Tecnica della Scuola di cui riporto il link:
http://www.tecnicadellascuola.it/item/1026737-responsabilita-penale-del-ds-e-rspp-sulla-sicurezza-a-scuola.html?t=storico
A tal riguardo voglio ricordare un mio scritto dell'ottobre 2013 pubblicato sulle pagine de La Tecnica della Scuola di cui riporto il link:
http://www.tecnicadellascuola.it/item/1026737-responsabilita-penale-del-ds-e-rspp-sulla-sicurezza-a-scuola.html?t=storico