La Corte di Cassazione, di recente si è pronunciata
sostenendo che: ‘le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza
per l’incolumità degli allievi e del personale devono essere chiuse’. E,
secondo la stessa, gli insegnanti responsabili
della sicurezza
dovrebbero ordinare la chiusura, in quanto «non possono rimanere inerti di
fronte a criticità foriere di pericoli». I prof sono tenuti a fare delle ricognizioni preventive dello stato di salute della struttura, ispezionando
qualsiasi locale (“compresi solai e locali tecnici”)».
La sentenza in questione si riferisce ai tristi fatti riguardanti il crollo
della struttura scolastica del liceo Darwin di Rivoli (To). In quel
caso, dice la sentenza, gli insegnanti responsabili della sicurezza,
non avevano ispezionato il vano. A tal riguardo attualmente la
chiusura
delle scuole, che determina sospensione di servizio pubblico,
può essere disposta dai prefetti (rappresentanti territoriali del governo e dei
sindaci) i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie,
di igiene pubblica o di pericolo per l’ordine, sicurezza e incolumità
pubblica, sulla base del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112
(Titolo IV, capo III). La scuola può essere chiusa anche per gravi eventi
atmosferici come intense nevicate o alluvioni e per interventi di manutenzione
straordinaria. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone il
Dirigente Scolastico, quale responsabile della sicurezza dell’Istituto, può
disporre la chiusura della scuola o la semplice sospensione delle lezioni,
dandone tempestiva comunicazione alle autorità competenti (Prefetto, Sindaco e
Ufficio Scolastico Provinciale) esplicitando le motivazioni di tale
decisione. Quando l'edificio viene chiuso, l'accesso ai locali non è consentito
sia agli studenti che al personale scolastico (docenti e personale
amministrativo). A tal proposito si ricorda l’art. 139. comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che recita così: “ Salvo quanto previsto
dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128
della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione
secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione,
la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il
piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con
le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e
urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle
funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale ".
Per quanto sopra scritto una domanda nasce spontanea: cosa fare nel caso in cui mancasse il certificato di agibilità della struttura scolastica ?
Per quanto sopra scritto una domanda nasce spontanea: cosa fare nel caso in cui mancasse il certificato di agibilità della struttura scolastica ?
Aldo Domenico Ficara