La natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria per anzianità, titoli di servizio e situazioni familiari, rende illegittima la mobilità 2016/17
Il quotidiano "La Repubblica",
nella sua edizione on line del 16/9/2016 ha dato la seguente notizia:. “Il Tribunale di Trani ha condannato
l´Ufficio scolastico regionale pugliese ad assegnare l´insegnante "in
organico di una delle sedi disponibili nell´ambito territoriale della Puglia o
di altra sede elencata nelle preferenze espresse".Secondo i legali dell’
insegnante, si tratta della "prima ordinanza che in Puglia ha deciso in
materia, stabilendo l´illegittimità dell´assegnazione della ricorrente in una
sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia e
Bari)". Infatti, una delle
doglianze proposte nel ricorso era la violazione "del principio
inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al
punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti". Tale censura è stata
ritenuta dal Tribunale di Trani meritevole
di accoglimento. L´ordinanza del
Tribunale recita: "Detto principio vincola l´amministrazione, in quanto
anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una
graduatoria alla cui formazione concorrono l´anzianità, i titoli di servizio e le
situazioni familiari e personali dell´interessato, per i quali sono
predeterminati specifici punteggi". Secondo il giudice "la lontananza, in particolare dai due figli, comporta
per la madre l´impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno
ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e
inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia". "Non vanno
sottaciute - è ancora scritto nell´ordinanza - le gravi difficoltà anche di
natura economica derivanti alla docente dall´assegnazione di una sede di
servizio incompatibile con l´attuale residenza a Margherita di Savoia".
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