Una dirigente scolastica di una scuola
in provincia di Caltanissetta è stata denunciata dall'Unicobas per aver
rimproverato una insegnante che non aveva comunicato l’adesione allo sciopero
prima dell’inizio delle lezioni. In riferimento alla corretta
applicazione della norma in materia di comunicazioni e dichiarazioni di
sciopero (art. 2 comma 3 dell’Allegato al CCNL 99), così come suggerita anche
da una ormai consolidata giurisprudenza del Giudice del Lavoro, si tiene a
chiarire che:
·
Il
Dirigente scolastico, avuta notizia di uno sciopero, ne dà comunicazione ai dipendenti entro i 10
giorni successivi alla data di proclamazione
(5 se lo sciopero è proclamato per più comparti).
·
In
occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il
personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo
sciopero. Pertanto il docente “può” (e
non “deve”) dichiarare la sua adesione. Propriamente, secondo la norma di cui
all’art. 2 comma 3 dell’Allegato al CCNL ’99, non si chiede comunque la
dichiarazione di non adesione.
Il docente ha l’obbligo di firmare per
presa visione la comunicazione del dirigente diffusa nella forma della
circolare, mentre non c’è alcun obbligo
di dichiarare la partecipazione o non partecipazione allo sciopero. Il docente che non comunica entro i termini
di volere aderire allo sciopero è libero fino all’ultimo di aderire o non
aderire senza altro onere di comunicazione.
Il docente che non dichiara la sua adesione non deve in alcun modo
essere ulteriormente molestato dal Dirigente con “richieste” o “sollecitazioni”
successive, magari telefoniche, e ancor meno con convocazioni personali oltre
l’orario di lezione, costituendo queste intromissione illegittima nel libero esercizio del diritto di sciopero del
dipendente, sanzionabile come comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28
L. 300/70.
Aldo Domenico Ficara