il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea e' stato previsto dalla normativa, in base alla quale "gli studenti della scuola secondaria superiore e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola". Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti". Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, "non e' rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi" ; tuttavia, l'esercizio del diritto e' vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge.
Come si svolgono:
l'assemblea di istituto deve darsi un
Regolamento per il proprio funzionamento. Gli studenti hanno il diritto e il
dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro
rappresentanti, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini
maggiorenni.
Quante se ne possono svolgere e quando:
possono essere svolte – nei limiti di
una al mese – sia l'assemblea d'istituto, fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente
alla disponibilità dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con
esclusione del mese conclusivo delle lezioni, l'assemblea d'istituto durante
l'orario delle lezioni. Si può svolgere un'assemblea di classe della durata di
due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno
della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile puo'
svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità
dei locali.
Partecipanti e vigilanza:
la normativa non prevede alcun obbligo
di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, nei giorni
di svolgimento dell'assemblea studentesca e in assenza di riunioni collegiali
appositamente programmate. All'assemblea di classe o di istituto, in base alla
normativa, "possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i
docenti che lo desiderino". Alle assemblee di istituto svolte durante
l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere
richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali,
artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve
essere autorizzata dal consiglio d'istituto. Il Dirigente scolastico ha potere di
intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità
di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 416 del 1974Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14
Circolare ministeriale 312/1979, par. I
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