L’istituto dell’aspettativa è una sospensione del rapporto di lavoro,
nella maggior parte delle ipotesi non retribuita. Trattandosi di sospensione del rapporto di lavoro, il
dipendente conserva il diritto al posto, pur non effettuando alcuna
prestazione, anche per lunghi periodi. Nella scuola hanno diritto
all'aspettativa:
·
il
personale con contratto a tempo indeterminato;
·
i
docenti di religione cattolica;
·
il
personale assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche; in questo caso
l'aspettativa spetta nei limiti della durata dell'incarico.
Motivi e durata. L'aspettativa può
essere chiesta:
·
per
motivi personali o di famiglia;
·
per
motivi di studio, di ricerca o dottorato di ricerca;
·
per
motivi di lavoro, per realizzare l'esperienza di una diversa attività
lavorativa o per superare un periodo di prova; in questo caso la durata
dell'aspettativa è fissata ad un anno scolastico.
Aldo Domenico Ficara