La decurtazione dello stipendio per il pubblico
impiego è prevista per i primi 10 giorni
di malattia, questo è quanto stabilito dall'art. 71 del D.L. 112/2008 che ha ridefinito
il trattamento economico spettante in caso di assenza per malattia stabilendo
che: "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio".
Fanno eccezione i casi in cui l'assenza per
malattia è stata causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale,
ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie
salvavita.
Aldo Domenico Ficara