Il limite massimo dei permessi brevi per anno scolastico, non può superare l’orario
settimanale di insegnamento. In altre parole il docente di scuola secondaria di
primo e secondo grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di
permesso, mentre il docente di scuola
primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso.
Infine per quanto riguarda il docente di scuola
dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso. I
permessi brevi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario
giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.
La concessione dei
permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità da parte
del Dirigente scolastico della sostituzione con personale in servizio. Entro i due mesi lavorativi successivi a
quello della fruizione del permesso, il docente deve recuperare le ore non
lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Aldo Domenico Ficara