I permessi brevi vanno recuperati entro due mesi dalla fruizione



 
Il limite massimo dei permessi brevi  per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento. In altre parole il docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso, mentre  il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso. Infine  per quanto riguarda il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso. I permessi brevi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità da parte del Dirigente scolastico della sostituzione con personale in servizio.  Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il docente deve recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.


Aldo Domenico Ficara