Il pensionamento coatto può avvenire
per 2 motivi, il primo è quello dell'età anagrafica, mentre il secondo coincide con l'anzianità
contributiva. In virtù di questi due motivi il pensionamento d'ufficio per raggiunti
limiti di età si materializza con decorrenza 1/9/2017 quando entro il 31/8/2017 si compiono i 65 anni, e contemporaneamente
ci si ritrova in possesso al 31/12/2011 dei requisiti vigenti prima della
riforma Fornero, ovvero quota 96; 40
anni di contributi; pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e
61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di
contributi se in servizio prima del 31/12/1992. Un’ altra possibilità che fa
scattare le procedure di pensionamento coatto è rappresentata dal fatto di avere
entro il 31/8/2017 un’età superiore a 66 anni e 7 mesi. Una sola riflessione:
il docente che supera l’età di 66 anni e 7 mesi dovrebbe mettersi da parte
indipendentemente dalla procedura coatta del pensionamento, per dare spazio ai
numerosi giovani insegnanti che scalpitano al pensiero di un posto nei ruoli
dell’amministrazione.
Aldo Domenico Ficara