L’articolo 15 dell’atto n. 384
riguardante l’ammissione agli esami di Stato del II ciclo, al comma 2 dispone sui requisiti di
ammissione secondo i 4 punti decritti di seguito:
a)
frequenza
per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 giugno 2009 n.122;
b)
partecipazione
durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a
verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di
rilevazione, di cui all’articolo 21;
c)
svolgimento
dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
d)
votazione
media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento.
Facciamo un esempio: al liceo
scientifico, al netto della prova INVALSI e dell'alternanza scuola - lavoro, si può essere ammessi con 3 in matematica, infatti, basta avere la sufficienza
nelle altre materie e 2 otto, uno in educazione fisica e l’altro in
comportamento ( (8 + 8 + 3)/3 > 6 ). Pertanto un atleta educato che non sa
cosa sia una derivata o un integrale viene ammesso comunque. Queste sono storie
de La Buona Scuola.
Aldo Domenico Ficara