Alcuni docenti assegnatari di un numero
di classi superiore a sei che nel corso dell’anno scolastico hanno partecipato
a numerose riunioni di consigli di classe ordinari e straordinari, si sono rivolti al Tribunale di Torino Sezione
Lavoro per chiedere la retribuzione delle ore eccedenti le 40 annue previste
dal contratto nazionale Il Giudice del Lavoro con la sentenza n. 164 del 28
gennaio 2016 ha ritenuto che sia stata
violata la norma contrattuale dell’art. 29 comma terzo del CCNL che prevede il
limite massimo delle 40 ore annue per la partecipazioni a riunioni dei consigli
di classe alle quali i docenti non potevano sottrarsi per la natura collegiale
delle stesse.
Pertanto
ai docenti che sono stati impegnati nella esplicazione della loro attività
lavorativa, per un numero di ore eccedenti il limite previsto ( 40 ore annue ),
va riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la giusta
remunerazione. A tal riguardo si ricorda
che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono
costituite da:
a)
partecipazione
alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie
sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e
sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle
istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b)
la
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse,
di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati
secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti
con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a
40 ore annue;
c)
lo
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
Aldo Domenico Ficara