L’art. 16 del CCNL comparto scuola recita così:
1. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con
contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino
ad un massimo di due ore.
Per il personale docente i permessi brevi si
riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione
2. I permessi complessivamente fruiti
non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale
A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento
3. Entro i due mesi lavorativi
successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a
recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle
esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe
dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il
recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per
il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente
l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione
con personale in servizio.
Aldo Domenico Ficara