La Sospensione dal servizio e senza
stipendio per dieci giorni fatta dal
dirigente scolastico dell’ITT Allievi-Sangallo di Terni ad un proprio docente,
perché quest’ultimo si era rifiutato di frequentare i corsi di formazione sulla
sicurezza organizzati fuori dall’orario di servizio, è stata annullata dal
giudice del lavoro di Terni. Lo stesso giudice ha contestualmente condannato il
Miur al pagamento delle spese di lite. La decisione fa seguito
all’archiviazione, da parte della procura, della relativa denuncia penale nei
confronti dello stesso insegnante. In particolare la vertenza è stata seguita
dai Cobas della scuola.
Per il tribunale di Terni, che non è entrato nel merito
della vicenda legata ai corsi di formazione sulla sicurezza, le competenze
disciplinari dei dirigenti scolastici si devono limitare – in sostanza – alla
sola censura. Da qui la decisione di annullare la sanzione del dirigente
scolastico dell’ITT Allievi-Sangallo la cui efficacia era stata già sospesa dal
giudice lo scorso settembre, in attesa dell’udienza di merito.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 492
del D.L.vo n. 297/94, ancora vigente, le sanzioni irrogabili al personale
docente sono:
a)
censura;
b)
sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
c)
sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d)
sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione,
trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e)
la
destituzione.