Quali sono i
casi in cui ad un insegnante in malattia non viene applicata la decurtazione economica?
I casi sono 3:
·
Le assenze causate
da infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
·
Le assenze
per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica
per le cause di servizio;
·
Ricovero
ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si
intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore
(comprensivo della notte).
A tal
riguardo si ricorda che la Corte
Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità
costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia. Pertanto, la
decurtazione retributiva:
·
È relativa
ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10
giorni di assenza per malattia nel corso dell'anno;
·
Opera per
ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni
anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni;
·
Per un
periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall'undicesimo giorno sarà
ripristinata l'erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi
carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio
variabile;
·
Se l'evento
morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall'undicesimo giorno di
assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile
Aldo
Domenico Ficara