I permessi che il contratto ha previsto
ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o
le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati per giustificare assenze che hanno a che fare
con la prevenzione della salute o con la malattia.
A tal riguardo il Tar afferma che la legge ha previsto per
l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici il diritto a fruire di permessi retribuiti quando tali visite non
siano immediatamente riconducibili a malattia. Dunque la legge ha introdotto
una nuova fattispecie di permesso retribuito ed ha stabilito come lo stesso
debba essere giustificato.
Pertanto questi permessi retribuiti non devono
rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti per tutte le altre
tipologie di permesso e per altro scopo ( ad esempio quelli per “motivi
personali”, 3 soli giorni l’anno per gli Ata e 3 + 6 di ferie per i docenti
nella scuola, art. 15 c. 2 del CCNL/07). Dunque si tratta di permessi aggiuntivi, cosi
come sono da tempo aggiuntivi altri permessi previsti da specifiche norme di
legge (ad esempio per la donazione del sangue).
Aldo Domenico Ficara