L’art.24 del DPR n.3 del 1957 sulla
responsabilità degli organi collegiali specifica quanto segue: “ quando la violazione del diritto sia
derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono
responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno
partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso ”.
Pertanto nell’ambito
di un collegio docenti se un insegnante avesse la percezione che l’oggetto da
deliberare presenti un profilo di illegittimità tale da generare delle
responsabilità, sarebbe buona prassi far
scrivere a verbale la propria contrarietà, non venendo così, successivamente, a
rispondere degli atti votati.
Infatti, la responsabilità collegiale è imputata
solo a coloro che hanno espresso voto favorevole.
Aldo Domenico Ficara