Nel contratto sulla mobilità siglato da Miur e sindacati l’11 aprile 2017, all’articolo 13 comma 1 si
evidenziano i docenti che secondo un
ordine di priorità, non saranno sottoposti alla chiamata diretta. Questi
docenti sono:
1. disabili e con gravi motivi di
salute: 1. non vedenti; 2. emodializzati;
2. personale trasferito d’ufficio negli
ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola di ex titolarità;
3. personale con disabilità e personale che ha
bisogno di cure continuative: 1. disabili di cui all’articolo 21 della legge n.
104//92; 2. personale che ha bisogno per gravi patologie di cure continuative;
3. personale di cui al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92.
4. personale che assiste un disabile in
condizione di gravità (figlio, coniuge e genitore);
5. personale trasferito d’ufficio negli
ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di ex titolarità;
6. personale coniuge di militare o di
categoria equiparata;
7. personale che ricopre cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
8. personale che riprende servizio al
termine dell’aspettativa sindacale
Il sopra descritto personale scolastico, nel caso in
cui sia titolare di ambito, sarà assegnato alle scuole da parte dell’USR
competente per territorio.
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Aldo Domenico Ficara