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l'art.
7, che prevede l'elezione del vicario da parte del Collegio dei docenti;
·
l'art.
459, che assegna esoneri, totali o parziali dall'insegnamento, a chi
sostituisce il dirigente scolastico.
Il consiglio di Stato analizzò la
normativa e sottolineò come le norme del Testo Unico che prevedono l'elezione
del vicario siano in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di
scegliere i propri collaboratori e sostenne che delle due disposizioni che
disciplinano la stessa materia in modo differente è prevalente, per le
responsabilità affidate al Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel
tempo che attua pienamente l'autonomia.
Infatti - argomenta il Consiglio di
Stato - il dirigente scolastico: " è stato investito della qualifica
dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria
della scuola, contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità
giuridica dell'istituzione scolastica". Quindi per quanto riguarda le competenze
del collegio dei docenti e del dirigente scolastico in ordine alla nomina dei
collaboratori, prevista dal d. leg.vo 297 del 1994, e di docenti individuati
dal dirigente scolastico ai quali delegare specifici compiti a norma
dell'art.25 bis, comma 5, del d.leg.vo 29 del 1993, è noto che il Consiglio di
Stato, come ricordato nella C.M. 3 agosto 2000, n. 193, ha espresso il proprio
parere in merito. La immediata applicazione del citato art.25 bis e le
esclusive competenze del dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di
specifici compiti ad alcuni docenti e la nomina del vicario, l'Organo
Consultivo ha affermato che tale competenza va correttamente intesa ed
esercitata anche nel rispetto delle attribuzioni degli organismi collegiali e,
per quel che più direttamente attiene al problema in argomento, nel rispetto
delle competenze del collegio dei docenti.
La norma va letta, dunque, alla luce
dei criteri di compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute nel decreto 297
vanno verificate e limitate con le nuove, contenute nel più volte citato art.25
bis, che sono recessive solo se si sia in presenza dell'affidamento a docenti
individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di
organizzazione. Il collegio dei docenti,
pertanto, fino alla approvazione del disegno di legge di riforma degli organi
collegiali a livello di circolo e di istituto, continua ad assegnare le
funzioni obiettivo in coerenza con le indicazioni della C.M. 28 agosto 2000, n.
204 e continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di
collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, alla luce della evoluzione
normativa riassunta, potrebbero essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo
compiti connessi all'attività educativa e didattica.
In ragione della
complessità della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di
distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione
da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze
di razionalizzazione della spesa e affinché sia condivisa la valutazione del
possesso, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e
quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che
siano costituite in questa prima fase di transizione e nell'attesa del
provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le
autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti.
Aldo Domenico Ficara