Il comma 3 dell’art. 3 della L.104/92
precisa che i permessi retribuiti per handicap sono attribuiti al lavoratore
che assiste un familiare a condizione che l’handicap di quest’ultimo abbia la
connotazione di gravità. I soggetti legittimati ad assistere il familiare sono
i parenti o affini entro il secondo grado. Vi sono però delle deroghe per i
parenti e agli affini entro il terzo grado. Una volta autorizzata la fruizione
del permesso, nessun altro lavoratore può farne richiesta e ottenerne la concessione,
finché il primo lavoratore non ne abbia cessato la fruizione e fornito le
dovute comunicazioni. Sulla legge 104/92 esiste però una distorsione geografica,
infatti, il numero di titolari di 104 è inversamente proporzionale al reddito
della regione in cui lavorano. In altre parole al Sud si riscontra nei numeri qualcosa di statisticamente anomalo.
Nella
scuola italiana ci sono altri due aspetti che caratterizzano la 104 e che la
rendono poco digeribile a molti insegnanti privi di tale titolarità. Il primo è
che con la 104 si possono ottenere trasferimenti decisamente più celeri verso
posti che permettano di seguire il disabile o di curarsi. Il secondo, il più importante, è che i
titolari della 104 risultano anche come “riservisti” nelle graduatorie per le
assunzioni in ruolo e per le supplenze.
Vuol dire che coloro i quali rientrano
nella categoria di invalidi civili hanno una corsia preferenziale per le
immissioni in ruolo, a prescindere dal punteggio ottenuto nel concorso o nella
graduatoria finale.
Aldo Domenico Ficara