Dire ad uno studente frasi del tipo
"ti boccio" o "ti metto il debito" equivale a rientrare
nella sfera dell'abuso dei mezzi di correzione perché, come stabilito dalla Cassazione
( sentenza n. 47543 del 2015), si identifica come una "violenza
psicologica che potrebbe causare un pericolo alla salute dell'alunno".
Vediamo come si interpreta l'abuso dei
mezzi di correzione e tal riguardo riportiamo
l’art. 571 c.p. che così recita: " Chiunque abusa dei mezzi di
correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua
autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è
punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella
mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione
personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a
un terzo, se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni ".