In un’ottica volta a favorire condizioni
di “buon governo” delle istituzioni scolastiche loro affidate, i Dirigenti
scolastici possono assumere ogni comportamento utile a prevenire occasioni di
conflitto valorizzando le prerogative e le deliberazioni degli Organi
Collegiali, esercitando la propria leadership con modalità improntate a
principi di condivisione e collegialità e ricorrendo alla forma
(extracontrattuale) dell’intesa con le RSU, come premessa per garantire il
miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Peraltro, il comma 82 della
legge
107/15 afferma che il DS “può” individuare sul piano organizzativo e didattico
propri collaboratori. Si tratta dunque di un’opportunità e non di un obbligo,
che lascia impregiudicata la possibilità del DS di fare riferimento agli Organi
Collegiali nella loro completezza. È poi opportuno evidenziare che il DS non ha
competenza in materia didattica. Infatti, l’articolo 25 del D.Lvo 165/2001, non
abrogato dalla legge, attribuisce al dirigente solo funzioni di natura
organizzativa e amministrativa (e non didattica), caratterizzandone in tal modo
un profilo che la legge non ha modificato (ancora validi risultano gli artt. 4
e 5 del Regolamento). Ogni decisione riguardante l’organizzazione della
didattica, ivi compreso quanto concerne le modalità di impiego a tal fine dei
docenti (comma 1 art. 5 Regolamento autonomia) non può non tenere conto delle
prerogative degli Organi Collegiali, prerogative che vigono nella loro
integrità.