In redazione arriva la seguente domanda: il Dirigente scolastico può nominare d’ufficio un coordinatore di classe? E inoltre, l’insegnante può rifiutare l'incarico (coordinatore + segretario) senza incorrere in sanzioni disciplinari? La risposta al doppio quesito non lascia spazio ad alcun dubbio: L'incarico di coordinatore di classe può essere legittimamente rifiutato perché non rientra tra gli adempimenti obbligatori previsti dal contratto di lavoro. La facoltà di delega è prevista in fatti dall'art,5,c.8 del decreto legislativo 297/94.Ma alla facoltà di delega in capo al dirigente non fa seguito un obbligo di accettazione.
La delega, infatti, è un atto giuridico con il quale un soggetto attribuisce a un altro il potere di rappresentarlo, cioè di compiere in sua vece un atto o un negozio giuridico.
Aldo Domenico Ficara