Sul sito web Money.it in riferimento all’abbandono della scuola inteso come reato si scrive: “ L’abbandono della scuola non costituisce reato qualora l’alunno decida di fermarsi una volta raggiunte le medie; lo ha chiarito la Corte di Cassazione facendo riferimento all’articolo 731 del Codice Penale. Questo stabilisce che “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare” viene punito con un’ammenda fino a 30 euro. Quindi se un genitore non manda il figlio alle scuole elementari commette un reato penale; lo stesso però non avviene per le scuole medie, nonostante queste facciano parte a tutti gli effetti della scuola dell’obbligo “.
Aldo Domenico Ficara