Il decreto legislativo 62 di aprile 2017 recita così: "Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione". Nei casi di promozione "agevolata", le scuole dovranno attivare "specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. La bocciatura sarà possibile sono se tutti gli insegnanti del consiglio di classe saranno d'accordo: "Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione". In altre parole alle elementari si potrà bocciare solo in caso di abbandono dell'anno scolastico o per le troppe assenze. Una situazione che riguarda una fascia marginale di alunni. In pratica come si scrive su Repubblica: “ tre su mille in prima elementare e uno su mille nelle altre quattro classi della primaria. In pratica, non si potrà bocciare per il profitto “.
Aldo Domenico Ficara