Ogni istituzione scolastica può decidere
autonomamente la riduzione della durata oraria dai canonici 60 minuti a 50/55
minuti a seconda delle esigenze e necessità che emergono nella scuola. Infatti,
da sempre si praticano, nei vari istituti scolastici, riduzioni della durata
delle lezioni, motivate da cause di forza maggiore (trasporti, ecc) e la
normativa vigente precisa che in tali casi non è prevista alcuna restituzione
da parte del docente (circ. 243/79, circolare 192/80).
La stessa normativa prevede la restituzione solo nel caso in cui la riduzione della durata della
lezione fosse deliberata dal collegio docenti per motivazioni didattiche.
I casi da
prendere in considerazione, quindi, sono due:
1.
riduzione
per mortivi estranei alla didattica ( senza recupero orario )
2.
riduzione
per motivazioni di ordine didattico ( con recupero orario )
Aldo Domenico Ficara