Il fatto e una sentenza
"normale"
Un bimbo lasciato solo fuori dal
cancello della scuola ad aspettare l'autobus, è investito e muore. La
responsabilità ricade sull'insegnante che aveva in affidamento l'alunno e sul
comune.
La Cassazione ha ribadito e confermato
il suo orientamento. Non poteva essere altrimenti, considerando la condizione
giuridica dell'alunno (minore, cioè "incapace di intendere e volere")
Quindi è una sentenza "normale". Niente di nuovo sotto il sole!
L'insegnante ha l'obbligo "di far
salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli
alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo
la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino"
la Sentenza sconfessa la tesi del
Miur: "non si estende l'obbligo di
vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale
dipendente dal Ministero, in quanto l'amministrazione scolastica assume la
custodia degli alunni all'interno della sede nello svolgimento delle attività
scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza
dell'istituto scolastico"
Le reazioni degli insegnanti
Sui media sociali la sentenza si è
diffusa rapidamente, grazie alla sua pubblicazione in diversi siti. Molte
reazioni di colleghi esprimono meraviglia, stupore! Difficoltà a comprendere
una sentenza fuori dalla realtà. "Tutto ciò è assurdo!", "Vediamo
di non esagerare, per favore!!!!!"," Questi giudici, a tutti i
livelli, hanno manifestato una superficialità incomprensibile."
Altri commenti esprimono valutazioni
senza alcun fondamento giuridico " la patria potestà non esiste più."
(Nel caso specifico la responsabilità è dell'insegnante. Cosa c'entrano i
genitori?).
Un altro commento certifica una lettura
superficiale della notizia: "Bisogna vedere concretamente cosa è avvenuto,
assai generico l'articolo. Per esperienza personale posso dire che durante la
mia carriera come preside due alunni prima di entrare in classe rimasero uccisi
in due diversi incidenti stradali.La scuola aveva provveduto ad assicurarli
anche in itinere. L'assicurazione pagò" ( il caso è diverso. Il bambino
non sta entrando, bensì è uscito dalla scuola). E qui mi fermo!
La condizione di minore
Il quadro giuridico.
Gli insegnanti quasi sempre hanno dei
minori in custodia . Con minore si intende un soggetto incapace di intendere e
volere. Per dirla con altre parole, il soggetto non ha la maturità psichica per
comprendere e valutare gli effetti dei suoi comportamenti. Teoricamente questo
vale per tutti i ragazzi fino al compimento del diciottesimo anno di età. In realtà l’assoluta incapacità di intendere
e volere esiste penalmente fino al quattordicesimo
anno ( art. 97 codice penale) .
Questo spiega l'esplicito riferimento nella
suddetta sentenza ad una vigilanza continua anche per i ragazzi delle
medie. Dai quattordici ai diciotto anni
poi questo profilo si attenua, lasciando alla valutazione del giudice il caso
specifico ( art. 98 c.p. ).
la vigilanza senza "vuoti
temporali"
Senza soluzione di continuità. L' art.
2048 nei comma 2 e 3 recita: “I precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”
Ne discende che verso i minori, tutti i
minori ( il codice non presenta “gradazioni di profili” affidati agli
insegnanti, contraddicendo gli art. 97 e 98 c. p. ) grava sugli insegnanti una
responsabilità civile e penale. Quindi il criterio che questa responsabilità
non prevede “buchi”, “zone franche”( bagni…),possiamo dirla in termini tecnici è senza soluzione di
continuità, in quanto la minore età è uno “stato” e non è una variabile
dipendente dalle situazioni. Questo si traduce che i minori ( almeno fino a
quattordici anni, ma è tutto relativo in quanto dipende dalla valutazione del
giudice ) devono essere consegnati ai genitori o a una persona maggiorenne
autorizzata da loro. Le liberatorie non esentano gli insegnanti dalla
responsabilità, anzi in sede dibattimentale possono essere portate come prova
in quanto implicitamente è un’ammissione dell’esistenza di un obbligo di
vigilanza del docente nei confronti del minore. Il diritto alla tutela e
protezione del minore non è un “diritto contrattualizzabile ” tra scuola e
famiglia, in quanto già definito da normativa superiore.
Una "cruda" riflessione
La sentenza ribadisce la prevalenza
della sicurezza e della protezione del minore. Al giudice la pedagogia o
l'autonomia interessano poco. Egli non legge M.Montessori, ma solo i codici e le
sentenze. "Dura lex, sed lex"