Il part-time orizzontale e verticale nella scuola




Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda. Il tempo parziale può essere realizzato (cfr. comma 7 art.. 36 e 57 del CCNL 24.7.2003, art. 1 del D.lvo del 24.7.2003):

1.     con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( tempo parziale orizzontale)
2.     con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno ( tempo parziale verticale);
3.     con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. a e b ( tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs 25.2.2000, n. 61.



Aldo Domenico Ficara