Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della
durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno
successivo all’accoglimento della domanda. Il tempo parziale può essere
realizzato (cfr. comma 7 art.. 36 e 57 del CCNL 24.7.2003, art. 1 del D.lvo del
24.7.2003):
1.
con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi ( tempo parziale orizzontale)
2.
con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di
determinati periodi dell’anno ( tempo parziale verticale);
3.
con
articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due
modalità indicate alle lett. a e b ( tempo parziale misto), come previsto dal
d.lgs 25.2.2000, n. 61.
Aldo Domenico Ficara