Il punto di riferimento è la sentenza.
Sempre, anche quando riguarda la “Culpa in vigilando”. In queste ultime
settimane, la responsabilità civile e penale dei docenti nei confronti dei
minori affidati, ha occupato le pagine dei siti e dei blog professionali.
L’evento scatenante è stato il decesso di un alunno lasciato solo, mentre
attendeva fuori dalla scuola il pullman. Da qui la decisione di alcuni Dirigenti
Scolastici di chiedere ai genitori la presa in consegna dei propri figli,
annullando liberatorie o altre modalità indirette.
La situazione sicuramente è
stata prodotta da alcuni contributi ” a caldo” che hanno dimenticato di citare
il Regolamento D’Istituto
Decisioni condizionate e dettate anche
dal carattere “caldo” di alcuni articoli
Il punto di riferimento è la sentenza.
Sempre. E’ ormai passato un mese da quando è stata resa nota la sentenza della
Cassazione. 21593/2017 che ha condannato
in modo definitivo il Dirigente Scolastico,
la docente e l’autista del pullman. Il fatto ha avuto delle conseguenze
drammatiche per lo studente coinvolto: il suo decesso! L’evento ha
immediatamente provocato una serie di commenti. Molti sono stati dettati dalla
percezione della distanza tra la sentenza e il quotidiano. Altri hanno favorito
una “corsa ai ripari” da parte di molti
Dirigenti che hanno imposto ai genitori la ripresa diretta dei propri figli.
I provvedimenti adottati, a mio parere,
risentono molto della mancata lettura della sentenza o dall’ autorevolezza attribuita
ad articoli pubblicati a “caldo”, che dimenticavano di citare il
Regolamento d’Istituto.
Il punto di riferimento è la sentenza
Ogni sentenza è storia a sé, anche se
esistono delle costanti, (nel nostro caso l’art. 2043, 2047 e 2048 del Codice
di procedura civile e i pronunciamenti pregressi). La specificità risiede nella
presenza o meno di elementi o condizioni che determinano l’assoluzione o la
condanna. Ogni pronunciamento, infatti, li cita e li antepone alla decisione.
Nel nostro caso l’elemento determinante è il Regolamento d’istituto.
Si legge
infatti nella sentenza ” Come rilevato dal primo giudice e implicitamente
condiviso dalla Corte fiorentina sussiste un obbligo di vigilanza in capo
all’Amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale
sulla base di quanto disposto all’art. 3
lettere d) ed f) del regolamento d’Istituto. Le norme ora richiamate, infatti,
rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far
salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli
alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo
la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”
Il Regolamento fa la differenza
Quindi la specificità di questo caso che
lo rende al momento unico e non riconducibile ad altre sentenze è la presenza
di un protocollo di consegna e affidamento del minore contenuto nel Regolamento
d’Istituto. Nulla più.
Gianfranco Scialpi